30 agosto 2013

Istituito lo Sportello sostegno affitto per il grave disagio economico che sarà attivo dal 2 settembre al 31 ottobre 2013

In attuazione della relativa deliberazione della Giunta regionale dello scorso luglio, la Giunta ha istituto lo Sportello sostegno affitto per il grave disagio economico - anno 2013, approvando lo schema di bando pubblico da emanare. Ha quindi assunto l’impegno di concorrere al finanziamento del contributo per una quota pari al 40% dei fondi regionali determinati dalla Regione Lombardia a favore degli aventi diritto con una spesa presunta di 54.000,00 euro. Lo sportello sarà attivo dal 2 settembre al 31 ottobre 2013.

La deliberazione di Giunta regionale, approvata nel luglio 2013, prevede che i Comuni, per ammettere gli aventi diritto al beneficio economico finalizzato a sostenere il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato, debbano istituire dal 2 settembre 2013 (che sarà attivo sino al 31 ottobre 2013) lo Sportello Sostegno Affitto 2013,  definendo il relativo bando sulla base dei criteri approvati dalla Regione, e aderire alla costituzione del Fondo finalizzato alla erogazione dei contributi, attraverso la messa a disposizione di risorse proprie fissate nel 40% dei contributi spettanti agli aventi diritto.

La Regione ha limitato alle famiglie in condizioni di indigenza con morosità incolpevole (chi risulta moroso perché ha perso il lavoro, ad esempio)  e a famiglie con grave disagio economico il beneficio per il sostegno alla locazione nel mercato privato prevedendo i seguenti criteri che devono essere recepiti nel bando da pubblicare da parte dei Comuni:
  1. la presentazione della domanda per il contributo a sostegno delle famiglie con dimostrata morosità incolpevole, è consentita a soggetti con ISEE-Fsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il  fondo sostegno all’affitto) dichiarato pari o inferiore al canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato e comunque con un canone non superiore a Euro 6.000,00;
  2.  la presentazione della domanda per il contributo a sostegno delle famiglie con grave disagio economico è consentita ai soli soggetti con ISEE-Fsa fino a Euro 4.131,66 e ai nuclei familiari con un  ISEE-Fsa  fino a Euro 8.263,31 derivante da redditi certificati di due pensioni al minimo;
  3.  il valore massimo del contributo erogabile ai beneficiari titolari di contratti sul libero mercato ai sensi della Legge 431/1998 a sostegno del grave disagio economico è fissato in 1.000,00 euro. Viene elevato fino a 1.500,00 euro il contributo per le famiglie in condizioni di indigenza, per far fronte alla morosità incolpevole ed è erogato direttamente al proprietario. I contributi sono alternativi e non cumulabili;
  4. i Comuni devono provvedere autonomamente alla raccolta delle domande oppure possono avvalersi della collaborazione dei CAAF (Centri di assistenza fiscale) stipulando convenzioni con oneri a proprio carico.


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